Legge di Stabilità 2016

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La legge di stabilità è ormai vicinissima all’approvazione. Molte le novità introdotte e non poche toccano sensibilmente il panorama immobiliare. Vediamole nel dettaglio:

Iva detraibile

Per gli acquisti di immobili da società e/o imprese costruttrici, aventi classe energetica A o B, compravendute entro il 31 dicembre 2016, è prevista la possibilità di detrarre dall’irpef, il 50% dell’importo IVA pagato. Ricordando le aliquote del 4 (prima casa), 10 ( abitazioni ed immobili ordinari) e 22 (immobili di lusso) % la detrazione deve essere distribuita in 10 anni.

Estensione “prima casa”

Come ben noto, le norme che regolamentano le agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, imponevano obbligatoriamente la vendita del vecchio immobile, prima del riacquisto. Oggi è possibile acquistare usufruendo delle agevolazione, anche senza aver alienato il vecchio immobile; avremo 12 mesi di tempo per vendere la vecchia abitazione.

Leasing Immobiliare

Fino a oggi il leasing immobiliare era utilizzato principalmente per i beni immobili strumentali: capannoni, uffici, negozi. Dal primo gennaio 2016, invece, l’acquisto, da parte di una banca o di una società di leasing, di un’abitazione destinata a essere concessa in uso a una persona fisica che abbia i requisiti per richiedere l’agevolazione “prima casa”, sarà soggetta all’imposta di registro con l’aliquota ridotta dell’1,5% . Inoltre, l’utilizzatore che adibisce la casa a propria abitazione principale entro un anno dalla consegna avrà diritto a una detrazione Irpef del 19 per cento sia sui canoni periodici del leasing (fino a 8 mila euro all’anno) sia sul prezzo di riscatto che sarà pagato al termine del contratto di leasing per ottenere la proprietà dell’abitazione (fino a 20 mila euro), se si tratta di persone fisiche di età inferiore a 35 anni con reddito complessivo non superiore a 55mila euro all’atto della stipula del contratto di leasing. Chi ha 35 anni o più potrà beneficiare della detrazione, ma gli importi sono dimezzati.

La legge prevede che la banca o della società di leasing siano protette dalla revocatoria fallimentare in caso di fallimento del venditore, e che nel caso di inadempimento dell’utilizzatore possano avvalersi della procedura di sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile. In tal caso, inoltre, dopo la rivendita dell’immobile, all’ex utilizzatore sarà corrisposto il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto l’importo dei canoni scaduti e non pagati, l’importo dei canoni a scadere attualizzati, e l’importo del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa dovrà essere versata dall’ex utilizzatore alla banca o alla società di leasing.

Il leasing residenziale potrebbe dunque essere una valida alternativa al “rent to buy”, che non è mai decollato proprio per i dubbi sulle modalità di riprendere possesso dell’immobile in caso di inadempimento dell’acquirente, ma anche per la complessità della normativa, che non va incontro alle reali esigenze delle parti. L’intervento di un’intermediario finanziario potrebbe rendere più facile questo tipo di acquisto “a rate”.

Fonte: il sole 24 ore, Notaio Tonalini Padova.

 

 

 

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